Festività infrasettimanali – Diritto soggettivo di astenersi dal lavoro – Nullità del provvedimento datoriale adottato senza il consenso del lavoratore – Legittimo il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore
Il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l'attività lavorativa nelle festività infrasettimanali in violazione della legge n. 260 del 1949 è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, sicché l'inottemperanza del lavoratore è giustificata in base al principio "inadimplenti non est adimplendum" ex art. 1460 c.c. dovendosi escludere che i provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga l'ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio.
La legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività e tale norma non può ritenersi derogabile se non dall'accordo individuale col datore di lavoro o da accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n.22482\16, Cass. n.16634\05).
Si veda anche Cassazione Lavoro 04.11.2016 n. 22482
Il diritto del lavoratore di non lavorare nei giorni di festività infrasettimanale non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di accordo tra datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù d'una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (cfr. Cass. n. 16592/15; Cass. n. 16634/05; Cass. n. 4435/2004; Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 5712/1986).
La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo - invece - derivare da un loro accordo.
Quest'ultimo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.
Ne discende la nullità delle clausole di contratti collettivi che prevedano l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanale, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori - indisponibile, giova ribadire, da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176/1997 cit.) - di astenersi dalla prestazione.