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Dipendenti industrie metalmeccaniche - Il compenso per lo straordinario nella base di calcolo della

La sentenza della Corte di Cassazione del 30.10.2017 n. 25760 in relazione al CCNL per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti ha stabilito che nella retribuzione globale di fatto (che per il contratto collettivo è la base di calcolo per determinare tredicesima mensilità, compenso per ferie e monetizzazione dei permessi annui) deve essere considerato anche il compenso per lavoro straordinario, a meno che questo non si riferisca a “prestazioni di carattere episodico ovvero a picchi anomali di lavoro”.


La Cassazione ha, infatti, spiegato che


“La nozione di <<retribuzione globale di fatto>> adottata dal contratto collettivo, in mancanza di una diversa specificazione nello stesso testo contrattuale, deve intendersi come comprensiva di tutte le voci di retribuzione corrisposte con continuità e sistematicità al lavoratore nell’arco temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta (nella specie l’anno in cui maturano le ferie e la gratifica natalizia) sì da divenire parte della retribuzione normalmente liquidata”.


In sostanza, secondo la sentenza della Cassazione, per ciascun anno di riferimento occorre calcolare il totale del compenso per lavoro straordinario corrisposto e, quindi, determinare la “quota mensile” dello stesso (ovvero 1/12 del totale).

Tale valore deve essere aggiunto agli altri elementi fissi della retribuzione e concorre a determinare l'ammontare della tredicesima mensilità (che quindi sarà pari alla retribuzione mensile fissa + la quota mensile del totale dello straordinario dell’anno). La stesso principio e lo stesso metodo di calcolo deve essere usato per determinare il compenso per ferie. In sostanza quando vengono computate le ferie nella busta paga non è sufficiente riconoscere al lavoratore la retribuzione giornaliera calcolata solo sugli elementi fissi, ma occorre determinare e corrispondere anche la quota mensile dello straordinario pagato. Stesso principio per quel che riguarda i permessi annui.

Fedele Cannerozzi
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