Il trattamento economico fondamentale del personale di ruolo della scuola (assunto con contratto a tempo indeterminato) – docente ovvero personale ATA – è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all’anzianità di servizio.
Questa regola, però, non viene applicata al personale precario - ovvero non di ruolo - la cui retribuzione resta parametrata al trattamento economico iniziale, qualunque sia l'anzianità di servizio maturata, con sterilizzazione di ogni progressione economica.
Pertanto, nonostante durante gli anni di precariato il personale assunto a tempo determinato abbia raggiunto i requisiti di anzianità astrattamente sufficienti per maturare una progressione economica, questi ha continuato a percepire lo stipendio iniziale, senza alcun incremento.
L'anzianità di servizio maturata durante il pre-ruolo viene considerata, ai fini della progressione economica, solo al momento della immissione in ruolo.
Ma anche in quest’ultimo caso le norme in vigore stabiliscono che l’anzianità di servizio sia valutata per intero solo in relazione ai primi quattro anni, mentre per gli anni successivi essa è considerata utile alla progressione economica nella misura dei 2/3.
Questo modus operandi dell'Amministrazione scolastica, però, contrasta con il principio di non discriminazione fissato dalla normativa comunitaria che stabilisce che ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato non può essere riservato un trattamento complessivo meno favorevole del trattamento accordato agli analoghi lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale principio è contenuto nell’art. 4 della Direttiva Comunitaria n. 1999/70/CE relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che così dispone:
Articolo 4 - Principio di non discriminazione
1. Per quanto concerne le condizioni di impiego, le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato non dovranno essere trattati in maniera meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato assimilabili, unicamente per il fatto di avere un contratto od un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che ciò sia giustificato da ragioni obiettive. (…)
4. I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi. Il nostro ordinamento ha recepito la disciplina comunitaria – e, pertanto, anche il principio di non discriminazione che di quella disciplina costituisce un cardine fondamentale – con la emanazione del D.Lgs 368/2001.
Il nostro ordinamento ha recepito la disciplina comunitaria – e, pertanto, anche il principio di non discriminazione che di quella disciplina costituisce un cardine fondamentale – con la emanazione del D.Lgs 368/2001.
Sul punto conclusioni definitive, all’esito del contrasto giurisprudenziale che pure si era prodotto, sono state tratte dalla fondamentale sentenza della Corte di Cassazione n. 22558 del 07.11.2016 che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha evidenziato che
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
L'Amministrazione Scolastica, pertanto, agisce in evidente contrasto con la normativa comunitaria in materia di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato sotto un duplice profilo:
durante il periodo di pre-ruolo poiché non riconosce all’anzianità di servizio alcun effetto ai fini della progressione economica e corrisponde ai propri dipendenti non di ruolo sempre e comunque il trattamento economico previsto per la prima fascia retributiva anche allorquando gli stessi hanno maturato i requisiti di anzianità che avrebbe dato loro accesso alla superiore fascia
all’atto della immissione in ruolo poiché riconosce, ai fini della attribuzione della fascia retributiva, solo in parte l’anzianità di servizio maturata dai precari considerandola integralmente solo per i primi quattro anni e nella misura dei 2/3 per gli anni successivi