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Diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002: negato l'accesso alle GAE

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza pubblicata il 20.12.2017 n. 11 ha risolto il contrasto giurisprudenziale che stava sorgendo in seno al Consiglio stesso in relazione al diritto dei possessori di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 di essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento.

Sul valore abilitante del diploma magistrale era intervenuto il Consiglio di Stato con l’ormai noto parere 11.09.2013 n. 3813 che aveva stabilito il principio (in verità pronunciato in relazione alle sole graduatorie di istituto) della natura abilitativa all'insegnamento del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002.

In ragione di ciò, veniva dichiarato illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale.

Il parere del Consiglio di Stato è stato, poi, recepito dal D.P.R. 25.03.2014 che ha accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che aveva dato origine al pronunciamento del CdS.

Sulla scorta di tale pronunciamento si sono susseguite una serie di sentenze della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973, 21 luglio 2015, n. 3628, 27 luglio 2015, nn. 3673 e. 3675, 3 agosto 2015, n. 3788) che hanno riconosciuto il carattere abilitante del titolo di studio in questione, se conseguito prima dell’istituzione della laurea in scienza della formazione, e hanno fatto discendere da tale riconoscimento la possibilità di presentare domanda di aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Si è così originato un importante contenzioso giudiziario condotto sia dinanzi ai giudici amministrativi che ai Tribunali del Lavoro.

In molti casi i giudici (in maggior misura quelli amministrativi, assai di meno i magistrati del lavoro) hanno accolto le ragioni fatte valere dai lavoratori ed hanno ordinato la iscrizione dei ricorrenti nelle Graduatorie ad esaurimento.

Tale inserimento, per chi era risultato vincitore nei giudizi, è stato effettuato dal Ministero “con riserva” per coloro che avevano ottenuto sentenza favorevole di primo grado, definitivamente per coloro per i quali era intervenuto il giudicato.

Sulle conclusioni cui era giunto il Consiglio di Stato nelle sentenze sopra richiamate sono state sollevate forte perplessità all’interno delle stesse Sezioni del Consiglio di Stato e la questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria al fine di evitare futuri contrasti giurisprudenziali.

Con la sentenza del 20.12.2017 n. 11 l’Adunanza plenaria ha risolto il contrasto che si andava delineando e ha pronunciato due principi di diritto che negano definitivamente le pretese dei lavoratori interessati.

In particolare il Consiglio di Stato ha stabilito che:

  1. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l’ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico. Da ciò consegue, secondo l’Adunanza Plenaria, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale del D.M. n. 62 del 2011 non può consentire ai cointeressati che non avevano fatto richiesta di iscrizione nelle Gae nel 2007 e che non avevano tempestivamente impugnato il d.m. 16 marzo 2007 (l’ultimo provvedimento di integrazione ed aggiornamento delle GAE prima che esse fossero definitivamente chiuse) di pretendere oggi l’inserimento.

  2. Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


La sentenza dell’Adunanza Plenaria definisce uno scenario di difficile gestione, sia in relazione ai tanti docenti vittoriosi in primo grado che, inseriti “con riserva” nella Gae, hanno ottenuto l’insegnamento e oggi si vedono esposti al concreto rischio di essere dichiarati decaduti dall’incarico; sia in relazione alla oggettiva disparità di trattamento che si produrrà, in presenza di una stessa identica situazione giuridica, tra i possessori di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, alcuni dei quali sono riusciti a conseguire l’insegnamento, mentre altri lo perderanno ovvero non potranno mai più conseguirlo.

I sindacati maggiormente rappresentativi, con un documento comune, hanno così chiesto che si predisponga una soluzione “politica” della vicenda, attraverso l’adozione di norme di legge e amministrative che compongano gli interessi confliggenti.

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Fedele Cannerozzi
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