top of page

Cassazione Lavoro 23.01.2018 n. 1647 - Comunicazioni di Cancelleria a mezzo pec

  • Immagine del redattore: Avv. Fedele Cannerozzi
    Avv. Fedele Cannerozzi
  • 24 gen 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 3 nov 2020

Comunicazioni di Cancelleria – Esclusivamente per via telematica a mezzo pec – Impossibilità – Per cause imputabili al destinatario: in Cancelleria – Per cause non imputabili al destinatario: modalità art. 136 cod. proc. civ. – Incapacità della casella di ricevere il messaggio – Imputabilità al destinatario

In seguito all'entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella I. 17 dicembre 2012, n. 221, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Laddove non sia possibile ricorrere alla posta elettronica certificata «per cause imputabili al destinatario» le comunicazioni e le notificazioni vanno effettuate «mediante deposito in cancelleria».

Solo ove vi sia una «causa non imputabile al destinatario» si rende applicabile la disciplina dell'art. 136, c.p.c. (comunicazione a mezzo biglietto di Cancelleria).

E’ imputabile al destinatario della notificazione a mezzo PEC la circostanza che la casella dell'utente non sia in grado di accettare il messaggio, trattandosi di evento che dipende dallo stato della casella del destinatario ed è, quindi, oggettivamente riferibile alla sfera di controllo dell'avvocato, il quale deve preoccuparsi di scongiurare un tale accadimento (Cass. n. 25968 del 2016).


Komentáře


Fedele Cannerozzi
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Icona sociale
bottom of page