Cassazione Lavoro 23.01.2018 n. 1647 - Comunicazioni di Cancelleria a mezzo pec
- Avv. Fedele Cannerozzi
- 24 gen 2018
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 3 nov 2020
Comunicazioni di Cancelleria – Esclusivamente per via telematica a mezzo pec – Impossibilità – Per cause imputabili al destinatario: in Cancelleria – Per cause non imputabili al destinatario: modalità art. 136 cod. proc. civ. – Incapacità della casella di ricevere il messaggio – Imputabilità al destinatario
In seguito all'entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella I. 17 dicembre 2012, n. 221, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Laddove non sia possibile ricorrere alla posta elettronica certificata «per cause imputabili al destinatario» le comunicazioni e le notificazioni vanno effettuate «mediante deposito in cancelleria».
Solo ove vi sia una «causa non imputabile al destinatario» si rende applicabile la disciplina dell'art. 136, c.p.c. (comunicazione a mezzo biglietto di Cancelleria).
E’ imputabile al destinatario della notificazione a mezzo PEC la circostanza che la casella dell'utente non sia in grado di accettare il messaggio, trattandosi di evento che dipende dallo stato della casella del destinatario ed è, quindi, oggettivamente riferibile alla sfera di controllo dell'avvocato, il quale deve preoccuparsi di scongiurare un tale accadimento (Cass. n. 25968 del 2016).
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