La lettera del primo comma dell’art. 54 del DPR 1092/1973 deve intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Lombardia – Sentenza 13.05.2019 n. 130
E’ da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico l’applicazione dell’art. 54 citato nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Puglia – Sentenza 06.11.2018 n. 730
E’ da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
Escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% per chi non sia cessato dal servizio con un’anzianità di servizio tra i quindici e i vent’anni ma con un’anzianità ben maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utile, costituisce una ingiustificata violazione del dettato normativo di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza 08.11.2018 n. 422
Le massime (non ufficiali) in commento affrontano l’argomento dell’aliquota di rendimento da applicare sulla base pensionabile per il personale militare.
La questione riguarda sia coloro ai quali è stata liquidata una pensione con il sistema retributivo integrale (ovvero chi alla data del 31.12.1995 aveva maturato al meno 18 anni di contribuzione ) sia coloro ai quali, invece, è stato applicato il sistema retributivo misto (ovvero chi a quella data non aveva maturato quel requisito di anzianità e la cui pensione è stata calcolata con il metodo retributivo per la contribuzione acquisita sino a tale data e con quello contributivo per quella successiva).
L’ordinamento prevede una diversa aliquota di rendimento delle pensioni dei pubblici dipendenti:
l’aliquota del 35% per il personale civile (art. 44 DPR 1092/1973)
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.
l’aliquota del 44% per il personale militare (art. 54 DPR 1092/1973)
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile (…). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Orbene, l’Inps (da quando ha assunto per intero ed in via esclusiva, la gestione delle pensioni anche dei pubblici dipendenti, attività che, come noto, era in precedenza svolta dall’Inpdap) dispone la liquidazione delle pensioni applicando anche al personale militare l’aliquota di rendimento del 35% in luogo della più favorevole aliquota del 44%.
Sostiene, infatti, l’Inps che l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto nel caso di militari cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni, mentre in ipotesi di cessazione dal servizio con una anzianità superiore ai venti anni si applicherebbe l’aliquota fissata per il personale civile nella misura del 35%.
Tale interpretazione dell’Inps è stata ritenuta totalmente infondata dalla stragrande maggioranza della giurisprudenza di merito delle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti (salvo un indirizzo contrario assolutamente minoritario) che, nell’accogliere i ricorsi introdotti dai pensionati interessati, ha enunciato i principi di diritto riportati nelle massime in esame.
L'orientamento maggioritario delle Sezioni Regionali è stato, infine, confermato dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello con la sentenza 422/2018 che ha stabilito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Inps
la disciplina di cui all’art. 54 non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
Quindi è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.