Pensioni del personale militare liquidate con il sistema “misto” – Le Sezioni di Appello della Corte
- Avv. Fedele Cannerozzi
- 4 dic 2019
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 3 nov 2020
Per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973.
Con la recentissima sentenza in commento la Seconda Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti conferma l’orientamento giurisprudenziale che riconosce al personale militare il diritto di vedersi liquidata la pensione con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% in luogo della aliquota del 35% (prevista per il personale civile dello Stato), erroneamente applicata dall’Inps in sede di liquidazione del trattamento pensionistico.
Si tratta, in realtà, di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi presso la stragrande maggioranza delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti e confermato anche da precedenti pronunce delle Sezioni di Appello.
Ciò non di meno la sentenza in commento segna un ulteriore riconoscimento delle ragioni degli ex militari i quali, purtroppo e nonostante i principi fissati dai giudici delle pensioni, si vedono ancora liquidare i propri trattamenti pensionistici sulla base di una interpretazione sfavorevole delle norme che è stata ritenuta errata.
La questione riguarda coloro per i quali il trattamento di pensione viene liquidato con il così detto "sistema misto", ovvero coloro che, alla data del 31.12.1995, avevano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.
Per costoro l’assegno pensionistico è il risultato della somma di tre diverse quote:
prima quota di pensione o quota A)
si ottiene moltiplicando la retribuzione in godimento alla cessazione per l’aliquota corrispondente all’anzianità posseduta al 31.12.1992
seconda quota di pensione o quota B)
si ottiene moltiplicando la retribuzione media ponderata dal 01.01.1993 alla data di cessazione per il differenziale tra l’aliquota corrispondente all’anzianità posseduta al 31.12.1992 e l’aliquota corrispondente all’anzianità posseduta al 31.12.1995
terza quota di pensione o quota C)
viene calcolata col sistema contributivo avendo a base il montante delle contribuzioni maturate a decorrere dal 01.01.1996 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro
Nel liquidare l’assegno di pensione con il "sistema misto” l’Inps determina le quote di pensione maturate alla data del 31.12.1992 (quota A) ed alla data del 31.12.1995 (quota B) applicando, in luogo del coefficiente di rendimento del 44% previsto dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 per il personale militare, il meno favorevole coefficiente del 35% previsto dall’art. 44 per il personale civile.
La errata interpretazione della legge proposta dall’Inps
Sostiene l’Inps che l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 è applicabile esclusivamente al personale militare che, alla cessazione dal servizio, possa vantare una anzianità contributiva non minore di 15 anni ma non superiore a 20 anni.
Pertanto, secondo l’Inps, se il lavoratore ha una anzianità di servizio complessiva, al termine del rapporto di lavoro, superiore a 20 anni, non ha diritto alla liquidazione delle quote A e B con l’aliquota del 44%, ma con quella del 35%.
Tale interpretazione si baserebbe sul tenore letterale della norma in esame che riconosce l’aliquota del 44% “al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e risponderebbe alla ratio di tutelare e salvaguardare, assolvendo una funzione perequativa, coloro che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, sono cessati dal servizio con una anzianità inferiore a venti anni di servizio.
Per il personale con anzianità superiore a venti anni, invece, l’applicazione dell’art. 54 non sarebbe più consentita avendo – secondo l’Inps – la legge 335/1995 modificato il quadro normativo di riferimento e introdotto nuovi criteri di calcolo delle pensioni, valevoli per tutti i dipendenti pubblici.
Per costoro, dunque, troverebbe applicazione il precedente art. 44 del D.P.R. 1092/1973 costituendo il successivo art. 54 una regola eccezionale di stretta interpretazione letterale.
La valutazione giurisprudenziale
L’interpretazione dell’Inps, però, non è condivisa dalla preponderante giurisprudenza affermatesi presso le sezioni Regionali della Corte dei Conti le quali hanno rilevato che essa è
in contrasto con il contenuto letterale della citata disposizione normativa.
Il secondo comma dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 dispone, infatti che la percentuale del 44% di cui al primo comma è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, previsione che non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi della amministrazione [1].
Pertanto, Il costante, consolidato e, ormai da tempo [2], sostanzialmente univoco orientamento della giurisprudenza è nel senso che
E’ da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio [3].
Escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che il ricorrente non sia cessato dal servizio con un’anzianità di servizio tra i quindici e i vent’anni, ma con un’anzianità ben maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utile, costituisce una ingiustificata violazione del dettato normativo di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
In definitiva, per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 [4].
Nel solco di tale giurisprudenza si colloca la sentenza in commento della Seconda Sezione di Appello.
I pensionati, dunque, il cui trattamento pensionistico è stato liquidato con il sistema “misto”, hanno diritto di conseguire la riliquidazione dell’assegno pensionistico mediante la corretta applicazione del coefficiente di rendimento del 44% previsto dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 sulle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, ovvero la quota A e la quota e a percepire le differenze sulle quote annuali di pensione già corrisposte.
[1] Così, tra le ultime, Corte dei Conti Lombardia 13.05.2019 n. 111. Vedi anche Corte dei Conti Toscana 17.05.2019 n. 200
[2] Corte dei Conti Sardegna 04.01.2018 n. 2 e, successivamente, tra le numerosissime, Corte dei Conti Puglia 19.07.2019 n. 473, Corte dei Conti Puglia e 06.11.2018 n. 730; Corte dei Conti Puglia 29.05.2018 n. 446; Corte dei Conti Toscana 19.10.2018 n. 261; Corte dei Conti Veneto 25.10.2018 n. 179; Corte dei Conti Lombardia 07.10.2019 n. 246: Corte dei Conti Lombardia 11.10.2019 n. 264; Corte dei Conti Lazio 24.06.2019 n. 297; Corte dei Conti Emilia Romagna 10.04.2019 n. 51.
[3] Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, 08.11.2018 n. 422. Per le Sezioni Regionali si veda, da ultimo, Corte dei Conti Toscana 21.06.2019 n. 265; Corte dei Conti Lombardia 07.10.2019 n. 246.
[4] Corte dei Conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, 09.09.2019 n. 310. Della stessa Seconda Sezione Centrale di appello si segnalano anche le conformi sentenze 05.06.2019 n. 197; 13.06.2019 n. 205. Per le Sezioni Regionali si veda, per tutte, Corte dei Conti Piemonte 26.09.2019 n. 274.
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