Corte dei Conti – Prima sezione Centrale di Appello 17.06.2020 n. 73
Quanto al perimetro del beneficio, ovvero se l’art. 54 d.P.R. n. 1092/73 trovi applicazione per i soli militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato più di 15 e meno di 18 anni di servizio utile, ovvero debba essere applicato a tutti militari titolari di trattamento pensionistico calcolato con il c.d. sistema misto, prescindendosi dal numero di anni di servizio utile maturati al 31 dicembre 1995 (…) la soluzione interpretativa più corretta è quella di applicare pro quota (nei limiti, cioè, del 2,93% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) la più favorevole aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/73 anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di quindici anni di servizio utile. (Sezione Seconda centrale d’appello, sent. n. 308 del 2019).
Continua il percorso interpretativo della giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del DPR 1092/1973.
In un precedente intervento avevamo già dato conto della sentenza della Seconda Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti del 15.11.2019 n. 394 che aveva confermato l’orientamento giurisprudenziale che riconosce al personale militare il diritto di vedersi liquidata la pensione con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% in luogo della aliquota del 35% (prevista per il personale civile dello Stato), erroneamente applicata dall’Inps in sede di liquidazione del trattamento pensionistico.
Con la sentenza in commento la Corte dei conti aggiunge un ulteriore tassello alle ragioni dei pensionati ex militari stabilendo che l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del DPR 1092/1973 deve essere applicata anche a coloro che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato una anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.
Argomenta la Corte:
Invero, il richiamo di cui all’art. 1, co. 12, lett. a, della legge n. 335/95 alle disposizioni del c.d. sistema retributivo (artt. 44 e 54 d.P.R. n. 1092/73), consente all’interprete di assicurare in ogni caso una quota di pensione disciplinata con il più favorevole sistema retributivo a tutti indistintamente i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, a prescindere dall’effettiva anzianità contributiva del lavoratore.
Ne consegue, l’irrilevanza nella specie del riferimento temporale ai quindici anni di servizio utile contenuto nell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1094/73 (“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”), che trova spiegazione unicamente in relazione al precedente art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 1094/73, secondo cui “L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”.
In sostanza, il d.P.R. 1092/1973 non poteva disciplinare la fattispecie all’esame, la cui peculiarità scaturisce dall’art. 1, comma 12, della l. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all’anzianità maturata al 31.12.1995, qualunque essa sia; la normativa del 1973, prevedeva infatti solo l’aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d’anzianità (che era, all’epoca, il minimo pensionabile), stabilendo il 35% per i civili e il 44% per i militari.
In sostanza, il riferimento ai quindici anni di servizio utile contenuto nell’art. 54 trova giustificazione nel fatto che all’epoca questo era il minimo pensionabile. Mentre il richiamo di cui all’art. 1, co. 12, lett. a), legge n. 335/95, alle disposizioni del sistema retributivo (artt. 44 e 54 d.P.R. n. 1092/73), deve intendersi riferito esclusivamente alle diverse aliquote (rispettivamente del 35% e del 44%) applicabili alla base pensionabile del personale civile e militare, senza alcuna incidenza del limite temporale dei quindici anni, considerato che nel sistema misto il diritto alla liquidazione di una quota di pensione con il sistema retributivo spetta a tutti i lavoratori “che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni”.
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