Alle Sezioni Riunite di Appello la questione dell’applicabilità del coefficiente annuo del 2,44% per coloro che, alla data del 31.12.1995, avevano una anzianità di servizio inferiore ai 15 anni
L’udienza si terrà il 21.07.2021
Come noto, la sentenza delle Sezioni Riunite di Appello n. 1 del 04.01.2021 ha definitivamente stabilito che agli ex militari deve essere applicato, nella determinazione dell’assegno pensionistico, l’art. 54 del DPR 29.12.1973 n. 1092, con applicazione del coefficiente annuale – per ciascun anno di effettiva anzianità – del 2,44%.
La sentenza però, in ragione della sua formulazione letterale, ha lasciato qualche dubbio sulla sorte di quei militari che, alla data del 31.12.1995, avevano una anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.
Le Sezioni Riunite, infatti, rispondendo al quesito postole nella ordinanza di rimessione (che, letteralmente chiedeva se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano una anzianità utile inferiore a 15 anni) ha risposto che
L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
La presa di posizione delle Sezioni Riunite ha generato un conflitto interpretativo tra le diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti e all’interno delle stesse Sezioni Centrali di Appello.
Da un lato vi sono Collegi (come ad esempio la Terza Sezione Centrale di Appello) che ritengono che la sentenza 1/2021 abbia definitivamente escluso i “meno quindici” dalla applicazione dell’art. 54 e dall’altro Collegi (come ad esempio la Seconda Sezione Centrale di Appello e la Sezione di Appello Siciliana) che, al contrario, ritengono che la sentenza delle Sezioni Riunite abbia stabilito che l’applicazione dell’aliquota del 2,44% debba valere anche per costoro non assumendo più alcun peso la distinzione under/over 15 anni.
A fronte di tale contrasto giurisprudenziale la Prima e la Terza Sezione Centrale di Appello hanno ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Riunite perché si pronunci sul punto chiarendo il significato e la portata dei principi di diritto già fissati nella sentenza 1/2021.
Per la discussione di tali questioni è stata fissata l'udienza del 21 luglio 2021.
Attendiamo, pertanto, fiduciosi il pronunciamento delle Sezioni Riunite di Appello confidando in una soluzione favorevole ai pensionati ex militari.
Riteniamo, infatti, che contrariamente a quello che potrebbe apparire ad una prima lettura, le Sezioni Riunite pur avendo espressamente escluso l’applicazione del coefficiente del 44% ai militari con una anzianità al 31.12.1995 inferiore ai 15 anni, sono giunte alla conclusione – invero non esplicitata in maniera chiara, ma rinvenibile nel percorso logico-giuridico adottato – che anche a costoro debba applicarsi il coefficiente del 2,44% in relazione alla effettiva anzianità maturata sino alla data “spartiacque” tra i due regimi pensionistici (retributivo e contributivo).
Dal corpo della motivazione della sentenza delle Sezioni Riunite, infatti, emerge con chiarezza che ormai per l’odierno ordinamento ai fini dell’applicazione dell’art. 54 comma 1 del DPR 1092/1973 perde di ogni significato la discriminante dell’avere, o meno, maturato alla data del 31.12.1995 quindici anni di servizio poiché la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto va calcolata con l’applicazione dell’aliquota del 2,44% in relazione – come stabilito dall’organo di nomofilachia – all’effettivo numero di anni maturati alla data di mutamento del sistema pensionistico.
La Seconda Sezione Giurisdizionale di Appello nella sentenza 09.02.2021 n. 41 ha osservato:
Tale conclusione non è, tuttavia, idonea a precludere agli stessi militari l’applicazione del diverso coefficiente di rendimento annuo, indicato nella stessa pronuncia e ricavabile, come detto, dal rapporto tra la misura individuata nella citata disposizione (44%) e il segmento temporale (18 anni), che consente l’accesso al sistema misto.
Depone in tal senso la cristallina affermazione di parte motiva, laddove fornisce una risposta negativa al quesito formulato in sede di rimessione del seguente tenore letterale “In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all’art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche perla quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Tale esito negativo non inficia e, anzi, avvalora la constatazione che l’unico coefficiente applicabile ai militari – cessati con un’anzianità di servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 18 anni – sia quello del 2,445%, posto che, per effetto dell’entrata in vigore della legge 335/19954, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni.
A conclusioni analoghe è giunta anche la Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana nella sentenza 31.03.2021 n. 59:
Il Collegio rileva che il Giudice della nomofilachia nell’esercizio della funzione esegetica funzionale a consentire l’immediata indicazione di parametri espliciti ed esaustivi cui improntare le future decisioni dei Giudici delle pensioni, con una articolata motivazione a sostegno e a chiarimento dei principi di diritto enunciati ha chiarito che:
a) i 20 anni di servizio, a seguito dell’intervento della legge n. 335 del 1995, hanno perso di “specifico significato”, dovendosi dare rilievo, invece, all’anzianità di 18 anni prevista dal citato testo normativo che funge da spartiacque tra il sistema retributivo e quello contributivo;
b) nel sistema misto l’aliquota di rendimento del 2,44% (ottenuta dividendo 44 per 18) trova applicazione per la valorizzazione del periodo di servizio retributivo di tutti i militari, e, quindi, anche di coloro che alla data del 31/12/1995 non avessero ancora maturato 18 anni di servizio;
c) tale aliquota non può che coerentemente applicarsi a tutti i militari prescindendo dalla circostanza che abbiano raggiunto o meno il servizio minimo di 15 anni alla data del 31/12/1995.
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