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Reversibilità – Diritto del partner superstite di coppia omosessuale – Sussiste


Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell’art. 2 Cost. Il riconoscimento può essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale


Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 4203/2019, segna un solco nella storia del diritto previdenziale italiano, riconoscendo il trattamento di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale.


Il caso: il superstite di una coppia omosessuale chiedeva all’I.N.P.S. il riconoscimento del trattamento di reversibilità della pensione che sarebbe spettata al proprio partner, deceduto prima della introduzione della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà). Dopo la risposta negativa dell’Istituto previdenziale adiva il Tribunale per vedersi riconosciuto il proprio diritto.


Il Giudice del lavoro, nella Sentenza passata in res iudicata, ricorda in primis quale sia lettura costituzionalmente orientata della normativa italiana sulla pensione di reversibilità:

L’erogazione della pensione al superstite attua il permanere della solidarietà familiare oltre l’evento morte del lavoratore

A tal fine richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale che nella sentenza 14.07.2016 n. 174 aveva avuto modo di affermare che il trattamento pensionistico di reversibilità

mira a tutelare la continuità del sostentamento (sentenza n. 777 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto) e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenze n. 18 del 1998, punto 5. del Considerato in diritto, e n. 926 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto). Il perdurare del vincolo di solidarietà coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, assume queste precise caratteristiche, avallate da plurimi princìpi costituzionali (sentenze n. 419 del 1999, punto 2.1. del Considerato in diritto, e n. 70 del 1999, punto 3. del Considerato in diritto).

La pensione di reversibilità – affermava il Giudice delle leggi – costituisce

una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) … In virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità si colloca nell’alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa.

Alla luce di tali principi affermati dalla Corte Costituzionale, il Tribunale nella sentenza in commento conclude che


Così inquadrato, il diritto alla pensione di reversibilità viene ad inserirsi nel nucleo dei diritti/doveri di solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e quindi dei diritti fondamentali che l’art. 2 Cost. tutela e garantisce all’interno delle formazioni sociali nelle quali va inclusa l’unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso.

Sul riconoscimento della pensione di reversibilità al partner superstite di coppia omosessuale il Tribunale di Foggia ripercorre il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi tra la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale in relazione al diritto della coppia omosessuale ad un trattamento omogeneo a quello garantito alla coppia eterosessuale e in relazione alla individuazione del giudice a cui l’ordinamento assegna il potere di riconoscere tale diritto, ovvero al giudice costituzionale (attraverso la valutazione di legittimità della legislazione che eventualmente escluda detta omogeneità) o al giudice comune (attraverso la diretta applicazione dei precetti costituzionali).


Innanzitutto viene richiamata Corte Costituzionale 15.04.2010 n. 138 che, dopo aver stabilito il principio che le coppie omosessuali devono essere annoverate tra le formazioni sociali cui fa riferimento l’art. 2 Cost., al punto 8 del considerato in diritto stabiliva che


in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.

Viene dato successivamente conto di Cass. 15.03.2012 n. 4184 che, ribadita sulla base della sentenza 138/2010 della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 24 giugno 2010 (Schalk e Kopf c. Austria), l’appartenenza delle coppie omosessuali al novero delle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., al punto 4.2 stabiliva che


I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti (…)

Il Tribunale, poi, nella sentenza in commento richiama la ordinanza 07.06.2012 n. 150 della Corte Costituzionale sostenendo che in essa è


affermato che l’operazione di omogenizzazione, così da consentire all’unione omoaffettiva di acquisire un grado di protezione e di tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutti i casi in cui la mancanza di disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali “può essere svolta dal giudice comune e non soltanto dalla Corte Costituzionale in quanto tenuto ad una interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata ma anche convenzionalmente orientata”.

Tale principio, sostiene il Tribunale, trova conferma anche in Cass. 09.02.2015 n. 2400 ove la Suprema Corte


pur negando alla coppia omosessuale il diritto alle pubblicazioni matrimoniali, ha ribadito l’esistenza in capo ad essa di un nucleo di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia riconosciuti dalla Costituzione a prescindere dal modello di unione prescelto dall’ordinamento, nucleo di diritti che può trovare tutela già innanzi al giudice comune e non necessariamente mediante il sistema del rinvio alla Corte Costituzionale.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale conclude affermando che


Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall’istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell’art. 2 Cost.; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale

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Fedele Cannerozzi
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